VERSO UNA ARCHITETTURA FRUIBILE DA TUTTI
Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e non che impediscono la fruibilità degli spazi a persone con ridotte o assenti capacità motorie o con disabilità che ne complicano l’orientamento, a titolo esemplificativo gradini, scale o rampe troppo strette e ripide, ostacoli su percorsi, ascensori, bagni e spazi angusti.
L’abbattimento ed il superamento di tali impedimenti è un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano che di edificio.
L’eliminazione delle barriere architettoniche è attualmente un obiettivo primario nella progettazione di qualsiasi tipo di spazio che sia una piazza o un edificio, tuttavia, tale tematica fino agli inizi degli anni ’90 non è mai stata affrontata compiutamente ed è per questo che spesso necessario intervenire sul patrimonio esistente in primis pubblico e poi privato.
La normativa di riferimento
Con il DM 236/89 si specifica il termine “barriera architettonica” e si fissano una serie di regole e indicazioni progettuali che garantiscono l’accessibilità a tutti, valide sia per i nuovi edifici, che per quelli in ristrutturazione.
Lo stesso DM fornisce, per la prima volta, delle specifiche minime per tipologia di edificio e di utenza:
- ADATTABILITA': possibilità nel tempo di intervenire sugli ambienti e di renderli completamente fruibili, apportando modifiche di entità contenuta, relativi ai servizi, ai passaggi o alle porte e ai sistemi di movimento verticale, come montacarichi e ascensori.
- VISITABILITA': la possibilità di accedere agli spazi di relazione di un edificio, come soggiorno, sala pranzo o spazi relazionali in contesti di lavoro, e almeno ad un servizio sanitario di ciascuna unità immobiliare. La visitabilità è un livello obbligatorio per gli spazi sopra citati di residenze, strutture ricettive e luoghi come ristoranti, chiese o sale per spettacoli.
- ACCESSIBILITA': vale a dire la possibilità di raggiungere l’edificio e le sue unità immobiliari - fruendo agevolmente di tutti i suoi spazi in condizioni di sicurezza e autonomia. L’accessibilità è obbligatoria per tutti gli spazi esterni pertinenti all’edificio, le parti comuni, luoghi di lavoro, ambienti destinati ad attività sociale, scuole, servizi culturali, sportivi, socio assistenziali e in generale edifici pubblici.
Tale legge, inoltre, introduce contributi e sgravi fiscali per gli interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove necessario.
Tipologia di intervento e detrazioni
Per eliminare le barriere architettoniche è necessario fin dalla progettazione concepire ogni spazio con le corrette dimensioni e caratteristiche, calcolando le necessità per le manovre, con pendenze non eccessive e percorsi ben indicati, segnalati e di dimensioni appropriate; inoltre risulta fondamentale distribuire gli ambienti ed i percorsi che faranno le persone.
Sono previste misure di incentivazione e sostegno per chi decide di realizzare i lavori necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio attraverso contributi a fondo perduto per tali interventi, disponibili grazie al Fondo istituito dalla Legge 13/89 e richiedibili al Comune di residenza mediante apposita domanda.
In alternativa, c’è la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oggi 50%, che includono anche tutti i lavori necessari ad abbattere le barriere architettoniche negli edifici esistenti.
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